Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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1 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11

1.1 Situazione iniziale

Se il Paese di destinazione richiede un certificato di qualità ufficiale per l'esportazione di mosto d'uva, succo d'uva e vino, questo viene rilasciato secondo le disposizioni dell'ordinanza dell'UFAG del 1° febbraio 2019 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione (RS 916.145.211). Le analisi per il controllo della qualità del vino sono definite nell'articolo 2.

L'analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato è composta da sette analisi diverse.

Le tariffe delle analisi per il controllo della qualità del vino destinato all’esportazione sono fissate al numero 3 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle tasse UFAG. Si tratta delle tasse concernenti l’analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (n. 3.1.), l'analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (n. 3.2.) e le analisi supplementari (n. 3.3. lett. a-f).

Il tipo e la quantità di analisi della qualità del vino variano in funzione del Paese di destinazione. Gli esportatori sono tenuti a conoscere le condizioni d’importazione di ciascun Paese; alcuni di essi chiedono infatti di poter adeguare le analisi alle loro esigenze specifiche, ad esempio di effettuare solo tre delle sette analisi previste dall'analisi standard, e che venga fatturata loro solo questa prestazione.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

La modifica è tesa a semplificare l’ordinanza. Vengono stralciati i numeri 3.1-3.3 e viene stabilito il principio che le tasse per le analisi per il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione corrispondono alle spese effettive.

1.3 Commento ai singoli articoli

Allegato 1 numero 3

La modifica riprende il sistema già utilizzato per le analisi di laboratorio effettuate da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF) nel quadro dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV) di cui al numero 1 dell’allegato 3 dell’ordinanza sulle tasse UFAG.

Le tasse per ogni analisi prevista dall’ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2019 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione saranno fissate da Agroscope in funzione dei suoi costi effettivi. La tassa continuerà a coprire le spese per la preparazione dei campioni, per l’analisi vera e propria e per la comunicazione dei risultati nel consueto formato. Le tasse saranno pubblicate sul sito Internet di Agroscope. Eventuali prestazioni particolari saranno fatturate separatamente secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’allegato 1 della presente ordinanza.

L’importo forfettario per l’analisi standard del mosto d’uva e l’analisi standard del vino ammonterà anche in futuro rispettivamente a 180 e a 250 franchi. È previsto uno sconto sull’importo delle tasse individuali riconducibile ai minori costi amministrativi. Nella tabella seguente sono riportate le tasse che saranno applicate e pubblicate il 1° gennaio 2025 da Agroscope.