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Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 5 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

3. Legge federale del 21 giugno 19633 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato

Titolo

Legge federale sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine set- timana e nei giorni festivi (LFTC)

Ingresso

visti gli articoli 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188 capoverso 2 della Costituzione federale4,

Art. 1a

1Una notificazione di un’autorità o di un privato recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è repu- tata consegnata il primo giorno feriale seguente.

2Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

3Sono fatte salve le disposizioni di legge o gli accordi contrattuali che disciplinano la ricezione di notificazioni.

4. Codice penale militare del 13 giugno 19275

Art. 211 Termini: computo

1Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ri- corso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

2Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno ri- conosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il giorno fe- riale seguente.

3Se l’ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.

4Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

5-6Abrogati

Art. 211a Termini: rispetto e proroga

1Il termine è rispettato solo se, entro l’ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indiriz- zato per il tramite della Posta Svizzera.

2I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

Art. 211b Termini: restituzione

1La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso, du- rante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

2Sulla domanda di restituzione di un termine decide l’autorità di reclamo o di ricorso.

3 RS 173.110.3

4RS 101

5 RS 321.0