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Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 5 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

5Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.