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Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 5 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
5. Procedura penale militare del 23 marzo 19796
Art. 46 Computo
1Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno ri- conosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.
3Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale se- guente.
4Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 46a Osservanza e proroga
1Gli atti scritti devono pervenire all’autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di car- cerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provve- derà per l’inoltro.
2Il termine è reputato osservato anche quando l’atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L’atto dev’essere immediatamente tra- smesso all’autorità competente.
3I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.
6. Legge federale del 14 dicembre 19907 sull’imposta federale diretta
Inserire dopo il titolo del capitolo 4
Art. 118a Notificazione
1Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno ri- conosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.
2Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105-107.
Art. 119 Rubrica
Proroga
7. Legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 38 Rubrica e cpv. 2bis-5
Computo dei termini
2bisAbrogato
3Le seguenti comunicazioni sono considerate consegnate nel momento sottoindicato:
a. una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito;
b. una comunicazione consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.
4Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo rico- nosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale se- guente.