Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 8 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni feriali

disposizioni relative alla posta «A-Plus» vengano erroneamente applicate alla procedura elet- tronica.

ZH fa notare che mentre l’articolo 142 capoverso 1bisdel nuovo Codice di procedura civile10 concerne le notificazioni effettuate «per invio postale ordinario» escludendo le notificazioni per via elettronica, l’avamprogetto verte sulla comunicazione «recapitabile senza firma»

senza escludere la notificazione per via elettronica. Anche GE sottolinea che il nuovo discipli- namento deve limitarsi esclusivamente alle comunicazioni per posta e non estendersi alle no- tificazioni orali o a quelle consegnate nelle mani del destinatario né agli eventi che possono far scattare una decorrenza dei termini.

ZH e SO mettono in discussione la nuova normativa. ZH rileva che tramite il monitoraggio delle spedizioni il destinatario può accertarsi del giorno della consegna ed evitare così errori. SO afferma che i tipi di spedizione e le modalità cambiano sempre e che anche altre soluzioni potrebbero annullare gli svantaggi legati alla posta «A-Plus». In caso di termini brevi si po- trebbe ad esempio escludere il ricorso a questo tipo di notificazione e fornire indicazioni sulla decorrenza dei termini.

SO ritiene ambigua la formulazione «per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante», in quanto suggerisce una possibilità di scelta quando in realtà nel caso di una parte rappresentata, il diritto cantonale determinante è quello in cui il rappresentante ha domicilio o sede. SO chiede inoltre che i Cantoni dispongano di un termine di attuazione di almeno due anni a partire dalla scadenza del termine inutilizzato di referendum.

LU auspica che la determinazione dei giorni festivi legali si basi sul diritto del Cantone in cui ha sede il tribunale, così come previsto dal nuovo Codice di procedura civile.

SZ propone di esaminare la possibilità di introdurre nella procedura amministrativa una dispo- sizione a livello di legge come quella prevista dall’articolo 138 capoversi 1 e 4 del Codice di procedura civile11, secondo cui la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta me- diante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

NE deplora il fatto che il Consiglio federale non si sia ancora avvalso dell’articolo 55 capo- verso 1bisdella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu- razioni sociali (LPGA; RS 830.1), che gli consente di applicare le disposizioni della PA con- cernenti le relazioni elettroniche con le autorità (notificazione elettronica delle decisioni previo assenso dei destinatari)12 anche alle procedure relative alle assicurazioni sociali.

Rifiuto

GL e la Commissione amministrativa dei relativi tribunali respingono il progetto.

Entrambi mettono in discussione l’utilità del nuovo disciplinamento dei termini, da cui derive- rebbe solo un «guadagno» di uno o due giorni lavorativi e sostengono che il monitoraggio della spedizione aiuta il destinatario a non sbagliarsi sulla data di notificazione della posta «A-

10 RU 023 491. Il Codice di procedura civile rivisto è in vigore dal 1° gennaio 2025.

11 RS 272

12 Cfr. art. 34 cpv. 1bis PA.