Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 8 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni feriali
4 Osservazioni sui singoli articoli
4.1 Articolo 1a della legge federale sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi (LFTC)18
BE sottolinea che il nuovo articolo 1a non è stato integrato nel rinvio che figura nella nota a piè di pagina relativa all’articolo 78 CO. Il Cantone chiede pertanto di esaminare la possibilità di completare il testo dell’articolo o quantomeno la relativa nota in modo da mettere in evi- denza la finzione di recapito.
ZH fa notare che la riserva prevista dall’articolo 1a capoverso 3 LFTC per disposizioni e ac- cordi contrattuali che disciplinano la notificazione potrebbe applicarsi solo agli accordi contrat- tuali tra il mittente e il destinatario, escludendo quelli tra il destinatario e terzi (p. es. in caso di richiesta del servizio «Trattenere la corrispondenza» alla posta).
4.2 Articolo 118a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD)
BE e VS propongono di esaminare la possibilità di introdurre nella legge federale sull’armo- nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)19 una disposizione analoga all’articolo 118a LIFD. BE spiega che in ambito fiscale non è ragionevole dare ai Cantoni un’autonomia legislativa per il disciplinamento dei termini. La Confederazione potrebbe avva- lersi della competenza costituzionale prevista dall’articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)20 per disciplinare la procedura in ambito fiscale.
5 Adeguamenti delle legislazioni cantonali
Nella lettera del 14 febbraio 2024 relativa all’avvio della procedura di consultazione, il Diparti- mento di giustizia e polizia (DFGP) ha invitato i Governi cantonali a esaminare la necessità di adeguare le loro legislazioni e a comunicare la loro opinione sulla necessità, la portata e le eventuali difficoltà concernenti i lavori di revisione. L’obiettivo è di uniformare in tutta la Sviz- zera le disposizioni in merito ai termini.
AG ha esaminato la necessità di rivedere le proprie basi giuridiche cantonali. In linea di prin- cipio non è necessario alcun adeguamento della procedura amministrativa e della procedura della giustizia amministrativa poiché, per quanto concerne il computo dei termini, la legge cantonale sulla giurisdizione amministrativa (Verwaltungsrechtspflegegesetz)21 rimanda al CPC. In caso di adozione della legge federale occorrerebbe eventualmente adeguare la legge tributaria cantonale (Steuergesetz)22.
BE esaminerà la necessità di adeguare le proprie leggi cantonali, in particolare le disposizioni sulla notificazione previste dalla legge cantonale sulla giurisdizione amministrativa23. L’ade- guamento avverrà nel quadro della revisione, cui la suddetta legge è attualmente sottoposta.
18 RS 173.110.3, titolo attuale: LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato.
19 RS 642.14
20 RS 101
21 SAR 271.200
22 SAR 651.100
23 BSG 155.21