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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 5 pagine
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Art. 5 Ricorso a esperti per l’esame delle domande
1 Per esaminare le domande l’USTRA può ricorrere a esperti indipendenti dal progetto. I Cantoni interessati da un progetto possono proporre un esperto per l’esame della domanda.
2 Gli esperti consultati esaminano la domanda e formulano raccomandazioni all’USTRA.
Art. 6 Decisione sulla concessione dell’aiuto finanziario
1 L’USTRA si pronuncia con decisione in merito alla concessione dell’aiuto finanziario.
2 Nella sua decisione tiene conto, oltre che dei criteri formali di cui all’articolo 3 capoverso 2 e materiali di cui all’articolo 2, in particolare:
a. dell’impossibilità di attuare il progetto senza aiuto finanziario;
b. se del caso: delle raccomandazioni degli esperti.
2 L’USTRA decide entro tre mesi dall’inizio della rispettiva fase di valutazione. Nel caso di domande che richiedono molti chiarimenti, l’USTRA può prorogare questo termine di al massimo due mesi.
3 Non sussiste alcun diritto ad aiuti finanziari.
Art. 7 Ordine di priorità
1 Se le domande presentate eccedono i fondi disponibili, sarà data la priorità a un progetto:
a. che soddisfa il requisito di cui all’articolo 2 lettera b;
b. la cui nuova tecnologia presenta ottimi presupposti per un’introduzione riuscita sul mercato.
2 Se più progetti soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1, sono sostenuti prioritariamente quelli con la pianificazione più avanzata.
3 L’USTRA disciplina i dettagli in istruzioni che comunica alle parti interessate.
Art. 8 Costi computabili
1 Sono computabili i costi aggiuntivi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecnologie convenzionali. Sono computabili in particolare i costi di:
a. sviluppo, pianificazione, costruzione, acquisizione, realizzazione e funzionamento di impianti pilota;
b. pianificazione e attuazione delle misure, in particolare per la realizzazione degli impianti necessari;
c. studi, valutazioni e rilevamenti;
d. controllo dell’impatto di impianti pilota e misure;