Progetto

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

e. direzione del progetto, stesura di rapporti, comunicazione e trasferimento delle conoscenze.

3 Non sono computabili i costi di:

a. tasse, capitale e ammortamenti;

b. manutenzione degli impianti;

c. attività commerciali;

d. marketing o vendita.

Art. 9 Calcolo dell’aiuto finanziario

1 Possono essere concessi aiuti finanziari fino al 50 per cento dei costi computabili.

2 L’USTRA stabilisce l’importo dell’aiuto finanziario tenendo conto di:

a. importo dei costi computabili;

b. tipo di progetto;

c. esigenze del mercato;

d. interesse del progetto per la Confederazione;

e. situazione finanziaria del richiedente;

f. potenziale del progetto in termini di impatto nazionale;

g. partecipazione di organizzazioni a scopo di lucro al rischio finanziario del progetto;

h. rapporto costi-benefici del progetto;

i. se del caso: sostegno di Cantoni o Comuni;

j. se del caso: contributi di enti di diritto pubblico nonché di istituti esercitanti potestà pubbliche e non direttamente coinvolti nel progetto.

Art. 10 Aiuti finanziari a posteriori provenienti da altre fonti

Se dopo la decisione dell’USTRA il beneficiario degli aiuti finanziari ottiene per lo stesso progetto contributi da altre fonti, è tenuto a comunicarlo immediatamente all’USTRA. Su tale base, l’USTRA può modificare la sua decisione, in particolare l’importo dell’aiuto finanziario.

Art. 11 Erogazione dell’aiuto finanziario

1 L’aiuto finanziario è erogato sulla base di un piano di pagamento. Dopo l’approvazione della domanda, l’USTRA può versare un anticipo pari al massimo al 40 per cento dell’aiuto finanziario concesso.

2 Ulteriori pagamenti sono effettuati in base all’apposito piano al raggiungimento delle tappe fondamentali stabilite. È corrisposto al massimo l’80 per cento dell’aiuto finanziario concesso.