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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3 L’importo rimanente, pari al 20 per cento dell’aiuto finanziario concesso, è versato dopo verifica del conteggio finale.

Art. 12 Proroga del termine di attuazione

L’USTRA può prorogare, su richiesta motivata, il termine di tre anni per l’attuazione dei progetti, in particolare se:

a. non è stato possibile rispettare lo scadenzario del progetto a causa di circostanze esterne non direttamente influenzabili;

b. non sono ancora disponibili tutti i risultati rilevanti per l’USTRA o per il pubblico.

Art. 13 Pubblicazione

1 L’USTRA pubblica annualmente un elenco contenente le seguenti informazioni per ciascun progetto sostenuto:

a. nome del beneficiario dell’aiuto finanziario;

b. titolo del progetto;

c. breve descrizione;

d. durata;

e. importo dell’aiuto finanziario;

b. risultati attesi e ottenuti.

2 L’USTRA pubblica i rapporti intermedi e finali forniti dai beneficiari di aiuti finanziari. Può inoltre pubblicare i dati ricevuti, nel rispetto del segreto commerciale e di fabbricazione.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, …