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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 4, 25a–25g, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 2bis della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr),

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Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per l’immatricolazione e l’utilizzo di veicoli a motore a guida automatizzata.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. sistema di automazione: sistema che collega componenti hardware e software per garantire integralmente e in sicurezza il comando di un veicolo e il monitoraggio della strada e del traffico per un certo periodo di tempo;

b. veicolo con richiesta di ripresa del controllo: veicolo dotato di un sistema di automazione (veicolo a guida automatizzata) che informa il conducente quando raggiunge i limiti dell’ambito di impiego previsto ed è necessario riprendere il comando manuale del veicolo;

c. veicolo con sistema di parcheggio automatico: veicolo a guida automatizzata in grado di spostarsi senza conducente su un’area per il parcheggio automatico, dalla zona di consegna al posto di parcheggio e da questo alla zona di ritiro;

d. veicolo privo di conducente: veicolo a guida automatizzata progettato per percorrere almeno determinati tratti, dall’inizio alla fine, senza la presenza di un conducente.

RS ..........

1 RS 741.01

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