Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/77: Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Lavoro domenicale nei distretti turistici urbani · 5 pagine
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Art. 25a cpv. 2: Definizione di zona turistica
La nuova disposizione si applica solo agli hotspot turistici urbani della Svizzera. È quindi stato deciso di limitare questa disposizione derogatoria alle città più grandi, ossia a quelle che contano più di 60 000 abitanti. Nelle indicazioni corrispondenti bisognerà specificare quali statistiche utilizzare per valutare questo criterio. Inoltre, la quota dei turisti stranieri sul totale dei pernottamenti in albergo deve raggiungere almeno il 50 per cento. Questo criterio permette di determinare se il turismo urbano svolge veramente un ruolo importante e se esistono effettivamente i suddetti «bisogni del turismo internazionale». Anche in questo caso le indicazioni dovranno specificare l’arco temporale entro cui questo criterio deve essere soddisfatto (p. es. in media su 3 anni).
Al momento sono 7 le città che soddisfano questo criterio (Zurigo, Ginevra, Lucerna, Basilea, Losanna, Berna e Lugano).
Le zone turistiche urbane sono zone con un'ampia offerta di strutture ricettive, culturali e di ristorazione raggiungibili a piedi. Spetta ai Cantoni definire queste zone nelle città in questione. La deroga non può valere per un’intera città.
Art. 25a cpv. 3: Bisogni del turismo internazionale
Un negozio risponde ai bisogni del turismo internazionale se dispone di una gamma dei prodotti definita e dispone di una cifra d’affari realizzata grazie alla clientela internazionale.
Lett. a: Un assortimento orientato al turismo internazionale secondo l’art. 25 cpv. 4 lett. a, comprende in primo luogo articoli di lusso, in particolare nei settori dell’abbigliamento e delle calzature, degli accessori, degli orologi e dei gioielli nonché dei profumi.
Lett. b: Analogamente all’articolo 25 capoverso 4 lettera b OLL 2, la cifra d’affari deve essere realizzata essenzialmente grazie alla clientela internazionale. L’onere della prova spetta ai negozi. Siccome l’occupazione di personale la domenica era sostanzialmente vietata, la base di calcolo sarà la cifra d’affari realizzata nei giorni feriali (da lunedì a sabato). Quanto all’arco temporale, per i negozi esistenti viene solitamente considerata la cifra d’affari realizzata in un anno intero. Per quelli di nuova data il periodo può essere anche più breve, ma se possibile non inferiore ai tre mesi.
Art. 25a cpv. 4: Compensazione finanziaria per il lavoro domenicale
Oltre alle regole sui periodi di riposo sostitutivo, l’ordinanza stabilisce che la compensazione per il lavoro domenicale deve oltrepassare quanto previsto dalle disposizioni di legge. Queste compensazioni possono essere disciplinate in diversi modi. I Cantoni sono liberi di scegliere in quale atto normativo fissarle (regolamenti, CCL a livello aziendale o per una specifica categoria, obbligo di adesione a un CCL esistente, ecc.). Poiché i supplementi per il lavoro domenicale regolare sono una questione di diritto privato, per motivi di principio s’è fatto meno di fissare nell’OLL 2 misure di compensazione concrete.