Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/77: Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Lavoro domenicale nei distretti turistici urbani · 5 pagine
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3.1 Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro
3.1.1 Nuovo articolo 25a OLL 2: lavoro domenicale senza obbligo di autorizzazione per i negozi situati in zone turistiche urbane Base giuridica
Per le aziende delle attuali regioni turistiche di cui all’articolo 25 OLL 2 non cambia nulla. Si prevede pertanto di inserire nella OLL 2 il nuovo articolo 25a OLL.
In virtù dell’articolo 25a OLL, i negozi situati in zone urbane con turismo internazionale possono occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione.
Art. 25a capoverso 1: Limitazione dell’assortimento, lavoratori, disposizioni derogatorie
L’obiettivo della nuova disposizione derogatoria non è quello di promuovere un «turismo degli acquisti» nazionale, ma di soddisfare un’esigenza d’interesse pubblico già esistente.
Come nel caso della disposizione derogatoria per le località turistiche, la gamma dei prodotti sarà limitata ai bisogni dei turisti. L'art. 25a cpv. 1 OLL 2 fa riferimento alle "esigenze specifiche dei turisti" (lett. a) e alle "esigenze del turismo internazionale" (lett. b). Questi termini si basano sulla definizione di cui all'art. 25 cpv. 1 e sulla definizione di cui all'art. 25 cpv. 4 lett. a. Per l'interpretazione dei termini, è quindi possibile fare riferimento alla prassi corrente sui termini citati nell'art. 25 OLL 2.
Lett. a: Secondo la prassi attuale, i bisogni specifici dei turisti comprendono non soltanto articoli come guide turistiche, souvenir, specialità locali, ecc., ma anche una serie di prodotti che soddisfano certe esigenze di base come bevande, cibo e articoli per l’igiene. Sarà determinante stabilire qual è l’impressione generale dell’assortimento e in che misura le esigenze dei turisti non siano già soddisfatte altrove. Questi fattori svolgeranno un ruolo importante soprattutto nel turismo urbano.
Lett. b: Per l’assortimento orientato al turismo internazionale vedi la definizione al cpv. 3.
Sono esentati dal divieto del lavoro domenicale soltanto i lavoratori occupati per il servizio alla clientela. Questi impieghi non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione per tutto l’anno. A differenza del turismo alpino, quello urbano non presenta infatti uno o due picchi stagionali, ma è distribuito in modo uniforme su tutto l’anno, come dimostra il numero dei pernottamenti. La deroga al divieto del lavoro domenicale non è pertanto limitata a uno o due periodi all’anno.
Per garantire ai dipendenti impiegati regolarmente di domenica periodi di riposo complementari è stata prevista la compensazione di cui all’art. 12 capoverso 1bis: i lavoratori devono beneficiare di almeno 18 domeniche libere per anno civile, a condizione che almeno 12 volte nel corso dell’anno civile sia stato accordato loro un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive comprendenti il sabato e la domenica interi. Questo significa che i lavoratori beneficiano in media di un fine settimana libero al mese. I fine settimana liberi, molto apprezzati dai lavoratori, sono particolarmente importanti per curare le relazioni sociali.