Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 8 pagine
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Sintesi della consultazione: avamprogetto di legge federale sugli aiuti finanziari a fa-
vore dell’Istituto del federalismo
AG, BE, BL, FR, GL, GR, TI, UR, PES e régioncapitalesuisse considerano di grande importanza l’articolo 2 capoverso 2 che esclude gli aiuti finanziari per le attività di ricerca e di insegnamento ai sensi della LPSU nonché per le attività di formazione continua ai sensi della legge federale sulla formazione continua. Ciò permette di evitare da un lato che l’IFF venga indirettamente avvantaggiato dal finanziamento delle sue attività di ricerca e di insegnamento rispetto ad altri istituti che svolgono attività di ricerca e di insegnamento nello stesso ambito, dall’altro che l’Università di Friburgo, finanziata in virtù della LPSU, non venga privilegiata rispetto ad altre università. Questa disposizione andrà mantenuta in caso di approvazione del progetto di legge.
CSS raccomanda di semplificare la suddivisione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lasciando solo due ambiti di attività sussidiabili, nello specifico gli ambiti di attività del Centro internazionale e del Centro nazionale. La riduzione a due ambiti faciliterà il calcolo dell’ammontare degli aiuti finanziari secondo l’articolo 5 capoverso 2 nonché il controllo del loro utilizzo.
Per quanto riguarda le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a (attività di promozione del federalismo a livello internazionale), l’IFF indica sul suo sito Internet che le delegazioni straniere sono accolte sempre più spesso in occasione di viaggi di studio di diversi giorni in Svizzera sotto forma di seminari di formazioni continua. Visto che il capoverso 2 lettera b vieta la concessione di sussidi per attività di formazione continua, CSS ritiene necessario precisare che tali attività non includono i viaggi di studio in questione.
CSS propone infine che nel messaggio e nel futuro disegno di legge si distingua con maggiore chiarezza tra le attività per le quali gli aiuti finanziari sono concessi (ossia i lavori preliminari di base) e le attività che devono essere fatturate (ossia le attività specifiche d’informazione, consulenza e sensibilizzazione).
Art. 3
CSS propone che il piano finanziario allegato alla domanda dell’Università di Friburgo includa anche una descrizione della strategia dell’IFF riguardo agli anni per i quali sono richiesti aiuti finanziari. Questo permetterà soprattutto di verificare se sono state prese misure volte a massimizzare l’autofinanziamento.
Art. 4
USS propone che gli aiuti finanziari siano concessi per periodi di quattro anni al fine di assicurare la prevedibilità e la pianificazione a medio termine del bilancio dell’IFF. Chiede quindi di rimuovere l’avverbio «al massimo» dall’articolo 4.
Art. 6
Secondo CSS, l’articolo 6 non indica la procedura da seguire nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di utilizzo degli aiuti finanziari. Sarebbe opportuno inserire un riferimento alle disposizioni pertinenti di cui agli articoli 3–6 della legge sui sussidi.
4 Accesso ai pareri
Secondo l’articolo 9 della legge del 18 marzo 20055 sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il