Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 7 pagine

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Dossier: 216.2-3956/2/1

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Nell’ambito della modifica della prassi Afghanistan, il Consiglio federale ha trasmesso il proprio parere sull’interpellanza Aeschi (23,4146; «Cambio di prassi della SEM: Quali conseguenze implica per la Svizzera l’accoglienza generalizzata delle donne afghane?»). Il Consiglio federale ha spiegato che, in caso di conversione di un’ammissione provvisoria con decisione passata in giudicato in uno statuto di rifugiato con asilo, la situazione giuridica vigente, che non prevede il computo di un periodo di sussidio preesistente, non è giustificata né finanziariamente né oggettivamente. Per questo motivo il DFGP ha disposto una modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142,312) in base alla quale, in caso di cambiamento dello statuto, deve essere computata la durata del sussidio preesistente.

L’avamprogetto codifica inoltre nell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie le configurazioni che si presentano già oggi in merito al versamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza in relazione allo statuto di protezione S (non entrata nel merito di una domanda di protezione, decisione negativa in merito a una domanda di protezione e revoca della protezione).

La definizione dell’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza in caso di abrogazione dello statuto di protezione S sarà oggetto di una consultazione a sé stante. Si tratterà di codificare nell’OAsi 2 una formula per determinare l’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza. La disposizione in questione, basata su una formula, dovrà essere sviluppata in stretta collaborazione con i Cantoni.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

La presente modifica dell’OAsi 2 riguarda la modifica della prassi per le donne e le ragazze dell’Afghanistan, introdotta dalla SEM il 17 luglio 2023: le richiedenti l’asilo provenienti dall’Afghanistan possono essere considerate vittime sia di leggi discriminatorie sia di persecuzioni a sfondo religioso, a meno che non emergano altri motivi di persecuzione rilevanti ai fini dell’asilo. Di conseguenza deve essere loro riconosciuta la qualità di rifugiato. Ciò non avviene automaticamente, ma viene verificato e deciso singolarmente per ogni domanda. Alla luce della modifica della prassi, le donne afghane la cui domanda d’asilo è stata respinta in passato e che dispongono di un’ammissione provvisoria in Svizzera possono presentare alla SEM una nuova domanda d’asilo.

Se in tale contesto un’ammissione provvisoria con decisione passata in giudicato viene trasformata, su richiesta, in uno statuto di rifugiato con asilo nell’ambito di una domanda multipla, secondo il diritto vigente ricomincia a decorrere il termine di cinque anni per la compensazione dei costi dell’aiuto sociale mediante somme forfettarie globali, indipendentemente dalla durata dell’ammissione provvisoria preesistente. Tuttavia, ciò non è né oggettivamente né finanziariamente giustificato. Per questo motivo si propone la modifica dell’articolo 24 capoverso 4 OAsi 2: in caso di cambiamento dello statuto, sarà computata la durata preesistente del sussidio. Secondo lo stesso principio, al beneficiario di una protezione provvisoria, successivamente ammesso provvisoriamente o riconosciuto come rifugiato o apolide, è computata la durata di concessione della protezione (cfr. al riguardo gli art. 20 cpv. 2 e 24 cpv. 5 OAsi 2). Lo