Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 7 pagine
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Dossier: 216.2-3956/2/1
Articolo 24 capoversi 4 – 6
La nuova versione del capoverso 4 è una conseguenza della modifica della prassi della SEM del 17 luglio 2023 in relazione alle donne e alle ragazze afghane (si veda in merito anche il capitolo 2). Secondo il diritto vigente, dopo un cambiamento dello statuto la sovvenzione può durare fino a 12 anni (sette anni come persona ammessa provvisoriamente e successivamente cinque anni come rifugiato riconosciuto che ha ottenuto l’asilo). Per ovviare a questa sproporzione, dopo un successivo cambiamento dello statuto in rifugiato o apolide la durata della sovvenzione dal momento dell’entrata in Svizzera (in applicazione dell’art. 87 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 87 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]) deve essere computata nel nuovo periodo di indennità. In applicazione dell’articolo 20 capoverso 1 lettera d OAsi 2 è determinante l’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria.
La modifica della prassi non ha ripercussioni in materia di sussidi nel caso di cambiamento di statuto da persona1 riconosciuta a titolo derivato come rifugiato in Svizzera a persona originariamente riconosciuta come rifugiato oppure nel caso di concessione dell’asilo nell’ambito di una procedura di riesame. In questi casi il termine non ricomincia a decorrere e termina al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo originaria.
Secondo lo stesso principio, il capoverso 5 prevede che, in caso di cambiamento dello statuto di rifugiato o di apolide, per i beneficiari della protezione provvisoria la durata preesistente della protezione sia computata nel nuovo periodo di indennità. L’analogia si fonda sul fatto che, come l’ammissione provvisoria, anche lo statuto di protezione S non costituisce un titolo di soggiorno a lungo termine.
Il capoverso 6 stabilisce inoltre che se un rifugiato riconosciuto viene successivamente riconosciuto come apolide o se un apolide riconosciuto viene successivamente riconosciuto come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d’asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide è interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.
Articolo 28 Somme forfettaria per il soccorso d’emergenza
Secondo il capoverso 1 lettera b la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria una tantum per il soccorso d’emergenza anche per le persone che sono state sottoposte a una procedura per la concessione della protezione provvisoria. La lettera d equipara la revoca della protezione provvisoria alla sospensione dell’ammissione provvisoria.
Il capoverso 2 lettera a è integrato con la domanda di protezione provvisoria per le persone la cui domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza. I rimandi all’articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi sono superflui e vengono eliminati. Il versamento della somma
1 Coniuge, figlio minorenne o figlio nato in Svizzera di una persona riconosciuta originariamente quale rifugiato oppure coniuge e figli minorenni nell’ambito del ricongiungimento familiare in virtù dell’art. 51 della legge sull’asilo.