Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Dossier: 216.2-3956/2/1
rimborsati i costi dell’aiuto sociale per cinque anni. Non sono rimborsate le indennità versate oltre cinque anni prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza. Ciò avviene se al momento dell’entrata in vigore le donne afghane ammesse provvisoriamente hanno soggiornato in Svizzera per più di cinque anni e la Confederazione ha già rimborsato i costi per queste persone per un periodo fino a sette anni. Il rimborso non è applicato nemmeno per le persone ammesse provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da più di sette anni e per le quali il nuovo periodo di indennità quinquennale in qualità di rifugiati riconosciuti è iniziato già prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza.
6 Aspetti giuridici
La competenza del Consiglio federale di modificare l’OAsi 2 si fonda sull’articolo 119 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31).