Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 7 pagine

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Dossier: 216.2-3956/2/1

forfettaria per il soccorso d’emergenza di cui alla lettera b deve essere esteso alle domande di protezione provvisoria respinte. Ciò avviene nel momento in cui la pertinente decisione di concessione della protezione e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza. Per analogia con il capoverso 1 lettera d, nel capoverso 2 lettera c è aggiunta la revoca mediante decisione passata in giudicato.

Articolo 29 capoversi 2 e 3

Per analogia con l’articolo 28 capoverso 1 lettera b, l’articolo relativo all’entità delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza è completato nel capoverso 2 con la procedura per la concessione della protezione provvisoria e nel capoverso 3, in analogia con l’articolo 28 capoverso 1 lettere c e d, con la revoca della protezione provvisoria.

Disposizione transitoria

La disposizione transitoria garantisce che, in caso di cambiamento di statuto ai sensi dell’articolo 24 capoversi 4 e 5, avvenuto prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, la durata del soggiorno fino al cambiamento dello statuto sia interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ancora da concedere al momento dell’entrata in vigore. Si tratta di un caso ammesso di retroattività impropriamente detta.

4 Entrata in vigore

La modifica della OAsi 2 entra in vigore il 1° luglio 2025.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione

L’adeguamento dell’ordinanza a seguito della modifica della prassi Afghanistan non comporta costi aggiuntivi per la Confederazione. Prima dell’introduzione della nuova prassi il periodo di indennità per le cittadine afghane ammesse provvisoriamente era di al massimo sette anni, mentre ora in quanto rifugiate tale periodo è di soli cinque anni. Le minori spese dovute alla riduzione di due anni del periodo di indennità per quasi la metà delle 3117 donne ammesse provvisoriamente il 30 giugno 2023 (1446 donne, ossia il 46 %) e che soggiornano in Svizzera da meno di cinque anni dovrebbero superare i costi aggiuntivi a causa dell’adeguamento dell’ordinanza rimandato di circa un anno. Ciò riguarda più della metà delle donne afghane già presenti in Svizzera da più di cinque anni (1671 donne, ossia il 54 %), per le quali il periodo di indennità di cinque anni per rifugiati inizierà a decorrere di qui all’entrata in vigore di questa modifica d’ordinanza. I costi aggiuntivi o minori corrispondenti saranno meno importanti se non tutte le donne ammesse provvisoriamente presenteranno una domanda di cambiamento di statuto.

5.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Cantoni

La presente modifica d’ordinanza legata alla nuova prassi riguardante l’Afghanistan non comporta per i Cantoni alcun trasferimento dei costi, ma, rispetto al diritto vigente, una durata complessiva del sussidio federale più breve in caso di cambiamento dello statuto. Per queste persone, come per tutti gli altri rifugiati riconosciuti, vengono 6/7