Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 8 pagine
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revocata anteriormente (cpv. 4), oppure qualora la concessione della protezione sia stata revocata, sia cessata o sia stata sospesa anteriormente (cpv. 5) oppure in caso di riconoscimento dello statuto di rifugiato o di apolide (cpv. 6). La nozione di ´passaggio in giudicatoª di cui al capoverso 4 sarebbe superflua e si presterebbe a confusione. Andrebbe pertanto stralciata.
LU respinge la disposizione transitoria per motivi legati alla certezza del diritto, alla sicurezza pianificatoria e alla praticabilit‡.
Riserva GL
Secondo GL il computo della durata del sussidio non deve essere applicato allo statuto S.
Inizio della durata del sussidio (art. 20 e 24 OAsi 2)
Secondo PS, Caritas, Asylex, SCCA e OSAR vi sarebbero incongruenze per quanto riguarda l’inizio della durata del sussidio federale. Secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera a OAsi 2, per i rifugiati riconosciuti il termine di cinque anni inizia a decorrere alla data del deposito della domanda d’asilo. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, invece, il termine di sette anni inizia a decorrere già al momento dell’entrata (art. 20 lett. d OAsi 2). In caso di concessione dell’asilo dopo una domanda multipla, vi sarebbe pertanto una disparit‡ di trattamento rispetto agli altri rifugiati riconosciuti, giacchÈ per questi ultimi la data determinante non sarebbe quella dell’entrata ma quella della domanda d’asilo. Per garantire un pari trattamento a tutti i rifugiati riconosciuti si dovrebbe pertanto limitare il periodo computato sulla durata del sussidio al solo periodo intercorso dalla presentazione della domanda d’asilo.
Altre osservazioni
Asylex, SCCA e OSAR propongono di valutare a intervalli regolari sia il grado di copertura dei costi della somma forfettaria globale sia l’utilizzo dei fondi da parte dei Cantoni.
BE chiede l’introduzione di un nuovo codice Finasi per l’attuazione, giacché le modifiche previste implicano per il Cantone Berna adeguamenti tecnici del sistema cantonale di gestione dei casi. Un nuovo codice specifico per il gruppo target sarebbe indispensabile per una base di calcolo chiara e trasparente non solo nel sistema cantonale ma anche nel quadro della collaborazione con la SEM.
GE e NE chiedono un’estensione a sette anni della durata dei sussidi per i rifugiati titolari di un permesso di dimora.
VD chiede l’introduzione di una somma forfettaria specifica per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Chiede altresÏ un aumento della somma forfettaria globale 1b.
In relazione con l’articolo 20 capoverso 1 lettera b OAsi 2, VS chiede l’introduzione di una disciplina transitoria che preveda un pertinente sovvenzionamento con effetto retroattivo a partire dall’applicazione dello statuto S.