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Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 5 pagine

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Legge sulla geoinformazione FF 20XX

Titolo di partizione dopo l’art. 18

4a. Sezione: Catasto delle condotte svizzero

Art. 18a Scopo del catasto delle condotte svizzero

1In qualità di sistema d’informazione per il territorio della Confederazione Svizzera, il catasto delle condotte svizzero (CCCH) mette a disposizione geodati sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture nella qualità richiesta, al fine di contribuire alla sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi in sotterraneo e di sostenere la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione.

2Il Consiglio federale può ampliare lo scopo del CCCH con un'ordinanza per includere il supporto nei settori della progettazione, dei permessi di costruzione e del registro fondiario.

Art. 18b Contenuto

1Il CCCH è composto da:

a. un elenco degli operatori di rete organizzato per Comuni;

b. un catasto delle reti di condotte, che contiene almeno le seguenti informazioni per gli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale:

1. dati delle informazioni sugli impianti stabiliti dal Consiglio federale;

2. Dati di altre condotte di approvvigionamento e smaltimento, nella misura in cui attraversano suolo pubblico.

2Il Consiglio federale stabilisce gli elementi delle condotte industriali che sono oggetto del CCCH e i dati secondo il capoverso 1 lettera b numero 1.

3Definisce i requisiti minimi del CCCH per quanto riguarda l'organizzazione, la direzione, la qualità dei dati e le procedure, nonché i requisiti qualitativi e tecnici.

Art. 18c Documentazione digitale

1Gli operatori delle reti degli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale secondo l'articolo 18b capoverso 2 sono tenuti a documentare digitalmente la rete di condotte che gestiscono su base georeferenziata, nella misura in cui ciò è necessario per il CCCH.

2Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi a tale documentazione.

Art. 18d Aggregazione dei dati

1I Cantoni aggregano i dati secondo l'articolo 18b capoverso 1 lettera b.

2Gli operatori di rete hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei Cantoni i dati di cui all'articolo 18b capoverso 1 lettera b numero 1 . Il Consiglio federale può prevedere soluzioni divergenti per gli operatori di rete che operano su ampie aree della Confederazione svizzera.