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Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 5 pagine
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Legge sulla geoinformazione FF 20XX
Art. 22 cpv. 2 lett. e
2I suoi compiti comprendono segnatamente:
e. la garanzia della predisposizione e dell'esercizio del CCCH.
Art. 34 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c
1La Confederazione è competente per:
h. la garanzia della predisposizione, dell'esercizio e della direzione del CCCH.
2I Cantoni sono competenti per:
c. l’aggregazione dei dati per il CCCH.
Art. 36 cpv. 2bis
2bisIl Consiglio federale concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti compiti previsti nella presente legge, in particolare la misurazione nazionale, il Servizio geologico nazionale o la misurazione ufficiale. Può delegare al Dipartimento la responsabilità di concludere trattati che riguardano esclusivamente l'assunzione di compiti per altri Stati o organizzazioni internazionali da parte dell'Amministrazione federale.
Inserire prima del titolo di partizione della Sezione 3
Art. 39a CCCH
1La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il CCCH in parti uguali.
2La Confederazione concede ai Cantoni contributi globali sulla base di accordi di programma per:
a. L’aggregazione e l'elaborazione dei dati del CCCH;
b. l’esercizio e l'ulteriore sviluppo del CCCH;
c. progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo del CCCH e la sperimentazione di nuove tecnologie.
3Il Consiglio federale stabilisce le basi degli accordi di programma in un'ordinanza.
4I gestori di rete si fanno carico dei costi per la raccolta, la digitalizzazione e l'aggiornamento delle informazioni sugli impianti e per la trasmissione dei dati al CCCH. Il Cantone disciplina chi sostiene i costi di raccolta e digitalizzazione dei dati delle condotte private su suolo pubblico.
Art. 43 Titolo intermedio
Valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà