Progetto

Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Legge sulla geoinformazione FF 20XX

Art. 43a Valutazione del CCCH

1Il Consiglio federale verifica la funzionalità, l'efficacia e l'economicità del CCCH entro sei anni dalla sua completa introduzione.

2Presenta un rapporto all'Assemblea federale e propone al suo interno le modifiche necessarie.

Art. 46a Disposizioni transitorie per il CCCH

1Il Consiglio federale stabilisce il piano di introduzione del CCCH. In questo contesto, può prevedere scadenze diverse per il completamento della documentazione digitale per i singoli elementi delle condotte industriali secondo l'articolo 18b capoverso b.

2Durante l'introduzione del CCCH, può compensare ai Cantoni le prestazioni da essi fornite secondo l'articolo 39a capoverso 2 per la costituzione del CCCH.

3I Cantoni adeguano la loro legislazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.