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Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 5 pagine
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Legge sulla geoinformazione FF 20XX
3I proprietari di altre condotte di approvvigionamento e di smaltimento sono tenuti a mettere a disposizione dei Cantoni i dati di cui all'articolo 18b capoverso 1 lettera b numero 2 . Il Cantone può stabilire che tali dati debbano essere messi a disposizione dai Comuni.
Art. 18e Obblighi sussidiari dei proprietari di rete
1Se gli operatori di rete non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 18c capoverso 1, 18d capoverso 2 e 39a capoverso 4, tali obblighi ricadono sui proprietari di rete.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la procedura per imporre obblighi ai proprietari di rete.
Art. 18f Accesso, utilizzo e sorveglianza
1Il Consiglio federale disciplina l'accesso al CCCH e e le sue modalità diutilizzo. A tal fine, tiene conto degli interessi pubblici e privati alle informazioni sugli impianti e ai dati sulle condotte private sul suolo pubblico, in particolare degli interessi relativi alla protezione e alla sicurezza.
2Esso disciplina:
a. le condizioni personali e materiali per la concessione dell'accesso;
b. la procedura di concessione, rifiuto e revoca dell'accesso e le relative competenze.
3L'accesso al CCCH può essere rifiutato mediante decisione se non sono soddisfatti i requisiti personali e materiali per la concessione dell'accesso o se sussiste una minaccia significativa per la sicurezza.
4L'Ufficio federale di topografia può monitorare l'utilizzo del CCCH nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza. Può delegare la sorveglianza a un altro ufficio dell'Amministrazione federale o a un ufficio cantonale idoneo.
5L'Ufficio federale di topografia, l'Ufficio federale di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione hanno accesso ai risultati del monitoraggio e ai dati personali raccolti ai fini della concessione dell'accesso per garantire la sicurezza del CCCH.
6Il Consiglio federale disciplina:
a. la collaborazione delle autorità federali nella sorveglianza secondo il capoverso 4;
b. il trattamento dei dati personali necessari per la concessione dell'accesso;
c. il trattamento dei dati ottenuti dalla sorveglianza;
d. le misure di protezione delle infrastrutture critiche;
e. le condizioni quadro per la delega della sorveglianza.