Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Articolo 94

Depositario e lingue

(1) Il Regno del Belgio funge da depositario della presente Convenzione e di tutti gli emendamenti alla stessa.

(2) L’originale della presente Convenzione, i cui testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede, come ogni altro testo conforme della Convenzione indicato nell’articolo 84 paragrafo 2 lettera b, è depositato presso il depositario.

(3) Il depositario:

a) ha in custodia gli originali e tutti gli altri testi conformi della presente Convenzione indicati nell’articolo 84 paragrafo 2 lettera b;

b) stende copie autenticate degli originali e di tutti gli altri testi conformi della presente Convenzione indicati nell’articolo 84 paragrafo 2 lettera b e le trasmette agli Stati Parte nonché, su domanda, agli Stati qualificati a divenire Stati Parte della Convenzione;

c) registra la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

(4) Il depositario notifica agli Stati Parte, agli Stati aderenti e ai firmatari:

a) ogni dichiarazione che estende il campo di applicazione della presente Convenzione a uno o più crimini di cui in uno degli allegati annessi alla Convenzione, in conformità con l’articolo 2 paragrafo 2;

b) ogni notifica che definisce il termine cittadino, in conformità con l’articolo 9;

c) ogni notifica in merito alla designazione di un’autorità centrale, in conformità con l’articolo 20 paragrafo 5;

d) ogni notifica in merito al canale di comunicazione, in conformità con l’articolo 21 paragrafo 2;