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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Articolo 89

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati presso il Palazzo della pace dell’Aia il 14 e il 15 febbraio 2024. Successivamente a tale data, rimarrà aperta alla firma, presso il Servizio pubblico federale Affari esteri, commercio estero e cooperazione allo sviluppo del Regno del Belgio a Bruxelles, dal 19 febbraio 2024 fino al 14 febbraio 2025.

(2) La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario.

(3) La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 90

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

(2) Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione.

(3) Ogni dichiarazione secondo l’articolo 2 paragrafo 2 notificata al momento della ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o al momento dell’adesione alla stessa ha effetto con l’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione in conformità con il paragrafo 1 o 2.

(4) Ogni dichiarazione secondo l’articolo 2 paragrafo 2 notificata dopo la ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dopo l’adesione alla stessa, ma prima della sua entrata in vigore, ha effetto con l’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione secondo il paragrafo 1 o 2 oppure, se la Convenzione è già entrata in vigore