Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 83Fedlex · Progetto
(3) Gli Stati Parte compiono ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento proposto alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e non è stato raggiunto un accordo, in ultima istanza, l’emendamento per essere adottato necessita di una maggioranza di tre quarti dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla Riunione degli Stati Parte prevista al paragrafo 2. Agli effetti del presente articolo per Stati Parte presenti e votanti s’intendono gli Stati Parte che presenziano e votano senza astenersi.
(4) Il depositario comunica ogni emendamento proposto alla presente Convenzione a tutti gli Stati Parte, agli Stati aderenti e ai firmatari della presente Convenzione per ratifica, accettazione o approvazione.
(5) Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dagli stessi. Gli Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni altro precedente emendamento al quale hanno accettato di essere vincolati.
(6) Ogni emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione. Per ogni Stato Parte che ratifica, accetta o approva l’emendamento dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione, l’emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.
Articolo 88
Adozione di allegati supplementari
(1) Scaduti cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione o dopo la data di deposito, se più tarda, del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o di adesione alla stessa, uno Stato Parte può proporre in ogni momento allegati supplementari alla presente Convenzione comprendenti uno o più crimini che non figurano in nessun altro allegato.
(2) Gli allegati supplementari sono proposti, adottati e posti in vigore secondo la procedura prevista all’articolo 87 paragrafi 2-6.