Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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(2) Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o al momento dell’adesione alla stessa, uno Stato Parte può formulare una riserva agli articoli 39, 40 o 42, nonché una riserva espressamente prevista agli articoli 86 paragrafo 3 o 90 paragrafo 5.
(3) Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o al momento dell’adesione alla stessa, uno Stato Parte può, per motivi attinenti al suo diritto nazionale e in conformità con i suoi obblighi di diritto internazionale, formulare una riserva per periodi di tre anni prorogabili che limiti la sua competenza giurisdizionale stabilita secondo l’articolo 8 paragrafo 3.
(4) Ogni Stato che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo 2 o 3 può revocarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al depositario.
Articolo 93
Recesso
(1) Ogni Stato Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario.
(2) Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario o in un’eventuale data posteriore indicata nella notifica di recesso.
(3) Il recesso non pregiudica gli obblighi di tale Stato derivanti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le richieste presentate in virtù della Convenzione prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo secondo il paragrafo 2.
(4) Uno Stato Parte può revocare la dichiarazione resa giusta l’articolo 2 paragrafo 2 mediante notifica indirizzata al depositario. Tale revoca diviene effettiva in conformità con la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.