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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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per tale Stato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione da parte del depositario.

(5) La presente Convenzione si applica a tutte le richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore del pertinente allegato per gli Stati Parte in questione; fa stato la data più tarda, anche se i rispettivi atti e omissioni sono stati commessi prima. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa, o se del caso al momento in cui notifica al depositario di applicare anche uno o più allegati della Convenzione, riservarsi il diritto, mediante dichiarazione scritta al depositario, di non applicare la Convenzione a richieste vertenti su atti od omissioni commessi prima della data indicata da tale Stato Parte, a condizione che tale data non sia posteriore all’entrata in vigore della Convenzione o del pertinente allegato per tale Stato Parte.

Articolo 91

Applicazione provvisoria

(1) Ogni Stato può dichiarare al momento della firma di applicare a titolo provvisorio la presente Convenzione o parti di essa fino alla sua entrata in vigore per tale Stato.

(2) Gli Stati che non hanno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 prima di divenire Stati Parte possono rifiutare le richieste di cooperazione degli Stati che applicano la presente Convenzione a titolo provvisorio.

(3) Ogni Stato firmatario può mettere fine alla sua applicazione provvisoria della presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario. La fine dell’applicazione provvisoria della Convenzione ha effetto il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del depositario. La fine di tale applicazione non pregiudica gli obblighi di tale Stato derivanti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le richieste presentate in virtù della Convenzione prima della fine dell’applicazione provvisoria.

Articolo 92

Riserve

(1) Nessuna riserva può essere apportata alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle espressamente previste nel presente articolo.