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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale dei prodotti sia igienico piuttosto che fitosanitario;
b. influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sulla crescita delle piante, senza peraltro fungere da fertilizzanti o da biostimolanti delle piante;
c. garantire la conservazione dei prodotti vegetali, sempre che le sostanze o i prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali sui conservanti;
d. eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell’acqua a protezione dei vegetali;
e. frenare o prevenire una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto delle alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell’acqua a protezione dei vegetali.
2Si applica inoltre ai prodotti contenenti o costituiti da sostanze di base e destinati a uno dei seguenti usi:
a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale dei prodotti sia igienico piuttosto che fitosanitario;
b. influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sulla crescita delle piante, senza peraltro fungere da fertilizzanti o da biostimolanti delle piante;
c. garantire la conservazione dei prodotti vegetali, sempre che le sostanze o i prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali sui conservanti;
d. eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali , eccetto le alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell’acqua a protezione dei vegetali;
e. frenare o prevenire una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto delle alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell’acqua a protezione dei vegetali.
Art. 4 Definizioni
1Nella presente ordinanza valgono per i seguenti termini le corrispondenti definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1107/20098:
a. sostanze;
b. sostanze attive;
c. fitoprotettori;
8 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1438, GU L 227 dell’1.9.2022, pag. 1.