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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati a norma del
regolamento (CE) n. 1107/2009
1Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE conformemente agli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20099 sono considerati approvati anche in Svizzera.
2Per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti considerati approvati in Svizzera ai sensi del capoverso 1 si applicano le relative disposizioni secondo i singoli regolamenti di esecuzione dell’UE, in particolare la data di scadenza dell’approvazione ivi definita.
Art. 8 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti per cui valgono
disposizioni divergenti dall’UE
1Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati secondo l’articolo 7 ma per i quali valgono disposizioni divergenti da quelle previste nei regolamenti di esecuzione in vigore nell’UE sono elencate nell’allegato 1 numeri 1.2, 3.2 e 4.2.
2La durata di validità dell’approvazione è retta dalle prescrizioni del rispettivo regolamento di esecuzione in vigore nell’UE.
Art. 9 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti non approvati in
Svizzera che sono approvati nell’UE
Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE ma non in Svizzera sono riportati nell’allegato 1 numeri 1.3, 3.3 e 4.3.
Art. 10 Approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti che
non sono approvati nell’UE
1Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti non approvati nell’UE sono approvati, su domanda, se adempiono le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1.
2Un’approvazione conformemente al capoverso 1 può avvenire in particolare:
a. per i macrorganismi;
b. qualora non esista un’alternativa per lottare contro un organismo nocivo.
3Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati conformemente a questo articolo sono elencati nell’allegato 1 numeri 1.1, 2, 3.1 e 4.1.
9 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.