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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 3: Approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti secondo l’articolo 10

Art. 11 Condizioni per l’approvazione

1Una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante non approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/200910 è approvato se nell’ambito di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario è stato verificato che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 15 riguardo ad almeno un uso rappresentativo, come pure i requisiti di cui all’allegato 2 numero 1.

2È esclusa l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti che sono stati esaminati con lo stesso fascicolo nell’UE secondo la procedura indicata nel capitolo II del regolamento (CE) n. 1107/200911 e non sono stati approvati.

Art. 12 Approvazione come sostanza attiva a basso rischio

1Una sostanza attiva non approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/200912 è approvata come sostanza attiva a basso rischio, se:

a. in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 11 capoverso 1, soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2; e

b. i prodotti fitosanitari che contengono questa sostanza attiva presenteranno prevedibilmente solo un basso rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente.

2I macrorganismi sono considerati sostanze attive a basso rischio. Non sono considerati sostanze attive a basso rischio i macrorganismi alloctoni o geneticamente modificati, nonché i macrorganismi per i quali devono essere definite limitazioni d’uso conseguenti alla valutazione del rischio.

Art. 13 Approvazione come sostanza candidata alla sostituzione

Una sostanza attiva non approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/200913 è approvata come sostanza candidata alla sostituzione se, in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 11 capoverso 1, soddisfa i criteri di cui all’allegato 2 numero 3.

Art. 14 Durata dell’approvazione

L’approvazione è valida:

a. per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti: al massimo per 10 anni;

b. per le sostanze attive a basso rischio: al massimo per 15 anni.

10 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

11 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

12 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

13 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.