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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

2Le informazioni di cui al capoverso 1 contengono almeno quanto segue:

a. i nomi delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti approvati;

b. il nome o la ragione sociale del titolare dell’omologazione e il numero federale d’omologazione;

c. il nome commerciale del prodotto fitosanitario;

d. il tipo di preparato;

e. il nome e la quantità di ogni sostanza attiva, fitoprotettore o sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario;

f. ove pertinente, le seguenti informazioni conformemente al regolamento (CE)

n. 1272/200863:

1. l’avvertenza che risulta dalla classificazione secondo l’allegato 1 parti 2– 5;

2. le indicazioni di pericolo e la categoria secondo l’allegato 3;

3. i pittogrammi di pericolo secondo l’allegato 5;

4. gli identificatori del prodotto secondo l’articolo 18;

g. gli usi per cui è omologato il prodotto;

h le condizioni d’uso del prodotto fitosanitario;

i. i motivi della revoca di un’omologazione di un prodotto fitosanitario, se sono inerenti alla sicurezza del prodotto.

3Il Servizio di omologazione può pubblicare valutazioni e rapporti sulle omologazioni e sui rinnovi delle omologazioni di prodotti fitosanitari, come pure sulle approvazioni e i rinnovi delle approvazioni di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti.

4Le informazioni devono essere facilmente accessibili e aggiornate almeno una volta ogni tre mesi. Non devono contenere informazioni confidenziali.

Art. 139 Pubblicazione di elenchi

1Il Servizio di omologazione tiene un elenco delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari che non sono omologati per l’uso:

a. nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee;

b. nelle regioni carsiche.

2Il Servizio di omologazione, insieme all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), tiene:

a. un elenco degli Stati membri dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili con la Svizzera;

63 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 51 cpv. 3 lett. b.