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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
4Il Servizio di omologazione rilascia l’autorizzazione per un massimo di cinque anni.
Art. 132 Domanda di autorizzazione
1La domanda di autorizzazione a eseguire esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo è presentata al Servizio di omologazione.
2La domanda include un fascicolo contenente tutti i dati disponibili che consentano di valutare i possibili effetti sulla salute umana o degli animali o il possibile impatto sull’ambiente.
Art. 133 Esperimenti e test con organismi geneticamente modificati o
patogeni
In caso di esperimenti e test con organismi geneticamente modificati o patogeni che sottostanno all’obbligo di autorizzazione conformemente all’OEDA59, la procedura di autorizzazione è retta dall’OEDA.
Art. 134 Obbligo di registrazione
1Chiunque esegua esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo in cui è utilizzato un prodotto fitosanitario non omologato o una sostanza di base non approvata, per ogni esperimento e test deve registrare:
a. l’identità e l’origine del prodotto fitosanitario o della sostanza di base;
b. i dati relativi all’etichettatura;
c. le quantità ricevute e utilizzate del prodotto fitosanitario o della sostanza di base;
d. il nome e l’indirizzo della persona che ha utilizzato il prodotto fitosanitario o la sostanza di base;
e. tutti i dati disponibili su eventuali effetti sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente;
f. i dati relativi al tipo, al luogo e al momento dell’uso.
2Su richiesta, tali informazioni devono essere messe a disposizione del Servizio di omologazione.