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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
c. le frasi tipo per i consigli di prudenza secondo l’allegato IV parte 2 del regolamento (CE) n. 1272/200856;
d. le misure di riduzione del rischio indicate nell’omologazione per il prodotto fitosanitario;
e. le condizioni e restrizioni previste nell’approvazione delle sostanze di base;
f. le indicazioni di cui all’articolo 17 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione del 7 dicembre 199857.
Capitolo 4: Ricerca e sviluppo
Art. 130 Esecuzione di esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo
1Su richiesta, il Servizio di omologazione autorizza l’esecuzione di esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo in cui è utilizzato un prodotto fitosanitario non omologato o una sostanza di base non approvata, oppure in cui è previsto un nuovo uso di un prodotto fitosanitario omologato o di una sostanza di base approvata.
2Nell’autorizzazione può definire:
a. la quantità massima che può essere utilizzata e la grandezza massima dell’area sulla quale può essere eseguito l’esperimento o il test;
b. condizioni per evitare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o effetti inaccettabili sull’ambiente, ad esempio la necessità d’impedire che nella catena alimentare entrino mangimi e alimenti contenenti residui.
3Il titolare dell’omologazione provvede affinché siano rispettati i livelli massimi per i residui che si applicano ai prodotti di origine vegetale e animale conformemente alle disposizioni emanate sulla base dell’ODerr58.
Art. 131 Autorizzazione generale a eseguire esperimenti e test a fini di ricerca
e sviluppo
1Su richiesta, il Servizio di omologazione può rilasciare a organizzazioni di ricerca, Cantoni o aziende un’autorizzazione generale a condurre esperimenti e test in cui è utilizzato un prodotto fitosanitario non omologato o una sostanza di base non approvata, a condizione che il richiedente abbia esperienza nell’esecuzione di esperimenti e test in Svizzera.
2Chi dispone di un’autorizzazione generale non deve chiedere un’autorizzazione per ciascun esperimento o test.
3Per l’esecuzione di esperimenti e test in cui sono impiegati organismi o applicazioni per via aerea non possono essere rilasciate autorizzazioni generali.
56V. nota a piè di pagina relativa all’art. 51 cpv. 3 lett. b.
57 RS 916.151
58 RS 817.02