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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 5: Trasmissione e scambio di dati
Art. 135 Trasmissione di dati al Servizio di omologazione e ai servizi di
valutazione
Se necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza, le autorità e gli organi elencati nell’articolo 74 OPChim60 sono tenuti, su richiesta, a trasmettere al Servizio di omologazione e ai servizi di valutazione i dati ivi menzionati.
Art. 136 Scambio di informazioni e dati
1Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposizione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da prodotti fitosanitari e prodotti di base. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.
2Per il rimanente si applica l’articolo 75 capoversi 2–5 OPChim61. I prodotti fitosanitari e i prodotti di base sono considerati sostanze o preparati ai sensi dell’OPChim.
Art. 137 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali
1Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione possono trasmettere dati non confidenziali a istituzioni estere e a organizzazioni internazionali.
2Le condizioni per la trasmissione di dati confidenziali sono disciplinate dall’articolo 76 capoverso 2 OPChim62.
Titolo settimo: Informazione al pubblico
Art. 138 Elenco delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti
approvati e dei prodotti fitosanitari omologati
1Il Servizio di omologazione rende elettronicamente accessibili al pubblico informazioni su:
a. le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati;
b. le omologazioni e le revoche di prodotti fitosanitari;
c. i prodotti fitosanitari per i quali è stato rilasciato o revocato un permesso di vendita;
d. i prodotti fitosanitari omologati all’estero che corrispondono a prodotti fitosanitari omologati in Svizzera.
60 RS 813.11
61 RS 813.11
62 RS 813.11