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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

d. il rinnovo di omologazioni per prodotti fitosanitari;

e. la registrazione delle cifre di vendita dei prodotti fitosanitari;

f. la messa a disposizione di informazioni per il pubblico ai sensi dell’articolo 138.

Art. 157 Contenuto

Il sistema d’informazione contiene i dati seguenti:

a. concernenti l’omologazione nonché il rinnovo o il riesame dell’omologazione di prodotti fitosanitari:

1. le informazioni di cui agli articoli 16, 30 e 52;

2. le informazioni per la valutazione delle domande;

3. le informazioni sul contenuto dell’omologazione di cui all’articolo 38;

4. le informazioni per il riesame e il rinnovo dell’omologazione;

b. concernenti l’omologazione di prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela: le informazioni sul titolare dell’omologazione del prodotto di riferimento;

c. concernenti il permesso di vendita: le informazioni sul titolare del permesso di vendita e sul titolare dell’omologazione del prodotto originale;

d. concernente i quantitativi di vendita dei prodotti fitosanitari: le informazioni sui quantitativi venduti, per prodotto e anno, dai titolari delle omologazioni, dei permessi di vendita o di un PGI.

Art. 158 Diritti di accesso

1Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione possono elaborare solo i dati necessari per adempiere i loro compiti ai sensi della presente ordinanza;

2I richiedenti, i titolari delle omologazioni, i titolari di un permesso di vendita o di un PGI e le persone da loro autorizzate possono elaborare i dati che hanno raccolto.

Art. 159 Registrazione dei prodotti fitosanitari venduti

I titolari delle omologazioni e i titolari di un permesso di vendita o di un PGI registrano almeno una volta all’anno i quantitativi venduti di prodotti fitosanitari nel sistema d’informazione.

Art. 160 Concessione e revoca dei diritti di accesso

1Chi desidera un accesso al sistema d’informazione deve presentare una domanda scritta al Servizio di omologazione.

2Il Servizio di omologazione esamina la domanda e concede i diritti d’accesso di cui all’articolo 158.