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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 165 Disposizioni transitorie per i prodotti fitosanitari omologati secondo

il diritto anteriore

1Le omologazioni di prodotti fitosanitari rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla scadenza dell’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario, sempre che non si applichi un altro termine secondo il diritto anteriore.

2Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo dell’omologazione è disciplinato dall’articolo 69 capoverso 1.

3Qualora un prodotto fitosanitario contenga diverse sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti, la durata dell’omologazione dipende dalla sostanza attiva, dal fitoprotettore o dal sinergizzante la cui approvazione scade prima.

4Il rinnovo delle omologazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è retto dal nuovo diritto.

Art. 166 Disposizioni transitorie per i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti

destinati a un uso non professionale e omologati prima del 16

novembre 2022

1I prodotti fitosanitari destinati a un uso non professionale e omologati prima del 16 novembre 2022 sono riesaminati entro il 31 dicembre 2024 secondo i criteri di cui all’articolo 17 capoverso 1terdell’ordinanza del 12 maggio 201070 sui prodotti fitosanitari.

2Se il riesame comporta la revoca dell’omologazione, i prodotti fitosanitari possono ancora essere immessi sul mercato per un periodo di 12 mesi e utilizzati per un periodo di 24 mesi dal momento della revoca.

3Le omologazioni dei coadiuvanti destinati a un uso non professionale che sono state rilasciate prima del 16 novembre 2022 verranno revocate entro il 31 dicembre 2024.

4I coadiuvanti possono ancora essere immessi sul mercato per un periodo di 12 mesi e utilizzati per un periodo di 24 mesi dal momento della revoca.

Art. 167 Disposizioni transitorie concernenti procedure in corso

1Le domande di approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori o dei sinergizzanti di cui all’articolo 10 presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il diritto anteriore. Le approvazioni sono rilasciate a tempo determinato. La durata dell’approvazione è disciplinata dall’articolo 14.

70 RU 2010 2331; 2011 2401 2927; 2012 3451 6103; 2013 249; 2014 4215; 2015 1781 4483 4551 4555 4791; 2016 277 3345; 2017 2593 3501 6135; 2018 2377 4199 4421; 2019 4263; 2020 2165 5125 5563; 2021 685 760 795; 2022 220 265 338 746; 2023 ...