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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
2Le domande di omologazione di prodotti fitosanitari presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il diritto anteriore. Le omologazioni sono rilasciate a tempo determinato. La loro durata è disciplinata dall’articolo 39.
3I riesami delle omologazioni di prodotti fitosanitari avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono eseguiti secondo il diritto anteriore. Se il riesame comporta una modifica dell’omologazione, quest’ultima è rilasciata a tempo determinato. La durata è disciplinata dall’articolo 39.
Art. 168 Disposizioni transitorie concernenti la revoca di omologazioni
1Le omologazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze che secondo il nuovo diritto non sono più considerate sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti sono revocate entro il [2 anni dopo l’entrata in vigore].
2Le omologazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti considerati approvati secondo l’articolo 7 e che non corrispondono più alle condizioni e restrizioni d’uso previste dal nuovo diritto, sono modificate o revocate entro il [2 anni dopo l’entrata in vigore].
3Per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso in caso di revoca dell’omologazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applicano i termini di cui all’articolo 74.
Art. 169 Disposizioni transitorie concernenti l’omologazione di prodotti ora
considerati prodotti fitosanitari
1I prodotti che sono considerati prodotti fitosanitari secondo il nuovo diritto possono essere immessi sul mercato come prodotti chimici al massimo fino al [2 anni dopo l’entrata in vigore].
2Se prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1 viene presentata una domanda di omologazione come prodotti fitosanitari, possono essere immessi sul mercato come prodotti chimici fino alla decisione in merito all’omologazione.
Art. 170 Disposizioni transitorie per i prodotti fitosanitari contenenti
esclusivamente sostanze di base
I prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base e considerati prodotti fitosanitari secondo il diritto anteriore ma prodotti di base secondo il nuovo diritto possono essere immessi sul mercato come prodotti fitosanitari fino al [6 mesi dopo l’entrata in vigore].
Art. 171 Disposizione transitoria per l’indicazione dell’UFI
I prodotti fitosanitari che all’entrata in vigore dell’ordinanza non sono ancora provvisti di un UFI sull’etichetta possono essere immessi sul mercato al massimo fino al [2 anni dopo l’entrata in vigore] senza indicazione dell’UFI a norma dell’articolo 101 capoverso 5.