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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Compendio
Le disparità nel carico fiscale in rapporto all’indice di sfruttamento fiscale si sono sviluppate in modo diverso per le persone fisiche e per le persone giuridiche. Nel tempo per le persone fisiche sono rimaste pressoché invariate, in lieve calo negli ultimi anni, mentre per le persone giuridiche sono diminuite costantemente, negli ultimi anni persino in misura marcata. L’o- biettivo di riduzione delle disparità tra le persone giuridiche è quindi stato raggiunto, ma la differenza è ancora elevata. La perequazione delle risorse attenua gli incentivi alle riduzioni d’imposta, ma esercita un effetto limitato sulle disparità dell’onere fiscale tra i Cantoni;
– mantenimento della concorrenzialità fiscale in ambito nazionale e internazionale: il grado
di concorrenzialità fiscale della Svizzera e dei Cantoni rimane alto sia per l’imposizione delle imprese, sia per le imposte sul reddito. Nell’ambito della perequazione orizzontale delle risorse i tassi di prelievo marginale nei Cantoni finanziariamente forti sono relativamente bassi, per cui non è possibile affermare che la perequazione finanziaria abbia un effetto di contenimento sulla loro posizione nella concorrenza fiscale. Ciò non è il caso per i Cantoni finanziariamente deboli che presentano tassi di prelievo marginale relativamente elevati. In particolare i Cantoni più deboli sono meno incoraggiati ad aumentare il proprio potenziale di risorse per via dell’impostazione progressiva della perequazione delle risorse. Nonostante questi esili incentivi alcuni Cantoni finanziariamente deboli hanno ridotto le imposte;
– garanzia di una dotazione minima di risorse finanziarie: in seguito agli adeguamenti del si-
stema operati nel 2020, è stata introdotta una dotazione minima garantita pari all’86,5 per cento della media svizzera. In altre parole, i Cantoni finanziariamente deboli con un indice delle risorse inferiore a 70 punti raggiungeranno dopo la perequazione delle risorse la dota- zione minima garantita. La dotazione della perequazione delle risorse è dunque determinata in modo endogeno, ovvero dalla quota della dotazione minima garantita (86,5 %) come pure dall’evoluzione delle disparità (un aumento richiede più mezzi) e delle entrate fiscali. Al fine di attenuare le ripercussioni del cambiamento di sistema, nel 2020 la dotazione minima garantita è stata fissata all’87,7 per cento e nel 2021 all’87,1 per cento. Inoltre, nel quadro delle cosiddette «misure di attenuazione», negli anni 2021–2025 ai Cantoni finanziaria- mente deboli sono stati versati complessivamente 640 milioni a titolo di aiuto temporaneo. A causa di difficoltà di carattere metodologico e del breve arco di tempo trascorso dall’intro- duzione della dotazione minima garantita (1.1.2020), in questa sede si rinuncia a valutare la quota della dotazione minima garantita. Non sono per contro previste ulteriori misure a favore dei Cantoni finanziariamente deboli;
– compensazione degli oneri eccessivi dovuti alle condizioni geotopografiche e sociodemo-
grafiche: i calcoli aggiornati indicano che la struttura degli oneri speciali è mutata in misura marginale. Ad esempio, la compensazione degli oneri copre circa il 30 per cento degli oneri speciali dovuti alle condizioni geotopografiche, mentre quelli dovuti alle condizioni demo- grafiche sono stati coperti per il 10 per cento circa e quelli delle città polo per il 4 per cento circa. In seguito alla riforma 2020, la perequazione dell’aggravio sociodemografico è stata aumentata complessivamente di 140 milioni all’anno, con un conseguente incremento di circa un terzo del grado di copertura degli oneri speciali sociodemografici (al 14 %) e degli oneri delle città polo (al 5,5 %);
– garanzia di un’adeguata compensazione intercantonale degli oneri: nell’ambito del presen-
te rapporto è stato analizzato per la prima volta in modo approfondito il funzionamento del- la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Come risultato principale si può affermare che la collaborazione intercantonale funziona bene. Per quanto riguarda l’attuazione operativa, si ravvisa un potenziale di miglioramento. Inoltre, la collaborazione intercantonale potrebbe essere ulteriormente rafforzata.