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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Situazione iniziale e contenuto

1.2 Basi legali e struttura

La base legale per il rapporto sull’efficacia è costituita dall’articolo 18 LPFC (v. riquadro). Il ca- poverso 1 stabilisce che, oltre all’efficacia della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, il rapporto deve anche esaminare la loro esecuzione e quindi i processi per il calcolo dei versamenti di compensazione (amministrazione e garanzia di qualità).

Art. 18 LPFC

1

Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sull’ese- cuzione e sull’efficacia della presente legge.

2

Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanzia- ria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo.

3

Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri sono illustrati separatamente.

In deroga al capoverso 1, nel 2024 il Consiglio federale sottoporrà all’Assemblea federale un rapporto sull’efficacia che comprende il periodo 2020–2025 (art. 19b LPFC). Di conseguenza, nel presente rapporto è possibile valutare almeno un anno (anno di riferimento 2024 / anno di calcolo 2020) in cui sono compresi i dati relativi all’attuazione della RFFA.

Il capoverso 2 contiene direttive sul contenuto del rapporto sull’efficacia. Al centro dell’analisi vi sono gli obiettivi della perequazione finanziaria di cui all’articolo 2 LPFC. Per quanto riguarda l’orizzonte temporale delle analisi, il periodo 2020–2025 è posto in primo piano. Basandosi sui risultati, il rapporto sull’efficacia dovrà presentare possibili provvedimenti per il prossimo periodo. Nel rapporto è posto un particolare accento sulla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri, i cui effetti devono essere valutati indipendentemente dalle riper- cussioni della perequazione finanziaria in senso stretto.

L’articolo 18 LPFC è concretizzato negli articoli 46–49 OPFC. La disposizione transitoria conte- nuta nell’articolo 57 OPFC esige inoltre che il rapporto illustri anche l’attuazione nei Cantoni della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), segnatamente per quanto riguarda la deduzione delle spese di ricerca e svilup- po e la deduzione per l’autofinanziamento.