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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Compendio

Le misure proposte dal Consiglio federale

Gli adeguamenti del sistema sono entrati in vigore nel 2020. Il lasso di tempo trascorso da allo- ra è troppo breve per poter effettuare una valutazione approfondita. Dalle esperienze acquisite finora non sono emersi gravi problemi. Di conseguenza, per il momento non vi è alcuna neces- sità di intervento. La dotazione minima garantita dell’86,5 per cento risulta essere la proporzio- ne chiave per la perequazione delle risorse. Questo valore è il risultato di un difficile compro- messo raggiunto tra i Cantoni. La dotazione minima di risorse finanziarie deve permettere a un Cantone di mettere a disposizione dei suoi abitanti delle prestazioni pubbliche che rispondano al fabbisogno di base con un onere fiscale sostenibile. Non è possibile stabilire in via definitiva senza giudizio di valore quali prestazioni rientrino nel fabbisogno di base. Non sembra pertanto possibile determinare con esattezza la quota della dotazione minima necessaria esclusivamente sulla base di criteri oggettivi. La dotazione minima garantita va pertanto stabilita dalla politica. Poiché il sistema è stato adeguato solo pochi anni fa, il Consiglio federale ritiene prematuro lanciare in questa sede una discussione politica sulla quota della dotazione minima garantita.

Il presente rapporto sull’efficacia non prospetta alcuna modifica della LPFC. Per contro, contie- ne proposte di adeguamenti tecnici a livello di ordinanza. Nell’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), dovrebbero es- sere fissate le ponderazioni degli indicatori nella perequazione dell’aggravio sociodemografico, analogamente a quelle nella perequazione dell’aggravio geotopografico. Le stesse dovrebbero poi essere regolarmente sottoposte a verifica nel quadro del rapporto sull’efficacia. Inoltre, nell’OPFC va disciplinata in modo più dettagliato la considerazione dei riparti fiscali. Questi ul- timi sono particolarmente rilevanti per la ripartizione dell’utile imponibile delle società attive in più Cantoni. Il metodo applicato finora si è rivelato troppo generico e in singoli casi ha causato una ripartizione insoddisfacente del substrato fiscale relativo all’imposta sull’utile tra i Cantoni interessati.