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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Conseguimento degli obiettivi della perequazione

4.5 Garanzia di una dotazione minima di risorse

Uno degli obiettivi della perequazione finanziaria è di garantire ai Cantoni finanziariamente de- boli una dotazione minima di risorse finanziarie. Con la riforma della perequazione finanziaria del 2020 è stata introdotta una cosiddetta «dotazione minima garantita». Di conseguenza, i Cantoni finanziariamente deboli con un indice delle risorse inferiore a 70 punti raggiungono sempre 86,5 punti secondo la perequazione delle risorse (negli anni di transizione 2020 e 2021 rispettivamente 87,7 e 87,1 punti).

Dal 2020, quindi, l’importo totale della perequazione delle risorse non è più uno strumento di controllo politico, ma risulta dalla quota della dotazione minima, dallo sviluppo delle disparità tra i Cantoni e dall’evoluzione nominale del gettito fiscale standardizzato (GFS). Dal 2020 la quota di dotazione minima è lo strumento di controllo centrale della perequazione delle risorse in quanto gli altri due fattori sono determinati da elementi esogeni.

L’obiettivo di una dotazione minima di risorse finanziarie permette ai Cantoni finanziariamente deboli di svolgere i loro compiti principali in modo autonomo e senza imporre un onere fisca- le eccessivo ai loro cittadini. Tuttavia, l’individuazione dei compiti principali risulta difficile, in quanto non è sempre possibile operare chiaramente la necessaria distinzione tra fabbisogno di base (ossia principale) e scelta politica (v. all. 1). Analisi empiriche hanno mostrato che tale com- partimentazione è difficile e che i risultati sono fortemente influenzati dal metodo impiegato.

Inoltre, le disposizioni sulla dotazione minima garantita sono in vigore solo dal 2020. Il Consi- glio federale ritiene prematuro soffermarsi su questo tema nel presente rapporto. Da un lato, la base di dati è insufficiente e, dall’altro, vi sono difficoltà metodologiche nel valutare se la quota della dotazione minima è adeguata. Di conseguenza, anche con una maggiore quantità di dati una simile analisi non basterebbe per determinare una dotazione minima secondo criteri puramente oggettivi. In primo luogo, come già menzionato, l’entità del fabbisogno di base è difficile da stabilire e dipende da giudizi di valore: verosimilmente l’entità del fabbisogno di base di prestazioni pubbliche che un Cantone deve fornire sarebbe valutata in modo diverso a seconda delle preferenze. In secondo luogo, i costi per la fornitura di prestazioni pubbliche variano da un Cantone all’altro. Si dovrebbe ricorrere a un parametro di riferimento, la cui selezione comporterebbe un certo grado di arbitrarietà. Per i motivi suesposti, il presente rap- porto rinuncia a un analisi approfondita della quota della dotazione minima, poiché il risultato sarebbe alquanto incerto.

Infine, va sottolineato che la quota della dotazione minima garantita sancita nella legge è una parte essenziale di un pacchetto di riforma, il quale è a sua volta il risultato di un difficile com- promesso tra i Cantoni. La quota della dotazione minima garantita non dovrebbe quindi essere accantonata senza motivazioni sufficienti.