Progetto

Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 54Fedlex · Progetto

Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Conseguimento degli obiettivi della perequazione

4.7 Garanzia di un’adeguata perequazione intercantonale degli oneri

La collaborazione intercantonale (CI) con compensazione degli oneri nei nuovi settori cui all’ar- ticolo 48a Cost. rappresenta un importante pilastro del federalismo finanziario svizzero. La col- laborazione orizzontale tra i Cantoni permette di fornire prestazioni in modo efficiente e con- forme alle esigenze senza il coinvolgimento della Confederazione. In tal modo viene rafforzato il ruolo dei Cantoni e si contrasta la tendenza alla centralizzazione. Oltre ai fondi perequativi, anche la CI è oggetto di un’analisi periodica degli effetti nell’ambito del rapporto sull’efficacia.

Il consolidamento del quadro istituzionale della CI ha permesso alla NPC di perseguire essen- zialmente i seguenti obiettivi:

– evitare effetti di spillover e comportamenti opportunistici. Ciò doveva contribuire alla messa

a disposizione ottimale di prestazioni pubbliche nonché a un’equa ripartizione degli oneri in base all’utilizzo effettivo;

– questo primo obiettivo è strettamente correlato all’auspicato miglioramento dell’efficacia

basato sullo sfruttamento delle economie di scala, che costituisce un’alternativa a una rifor- ma territoriale;

– inoltre, una CI intensificata doveva esplicare un effetto preventivo nei confronti di un’ecces-

siva centralizzazione, in quanto i compiti cantonali possono essere svolti a livello intercanto- nale anche senza trasferirli a livello di Confederazione;

– la CI doveva garantire che fornitori e richiedenti di una prestazione pubblica potessero

mettersi d’accordo su un’equa ripartizione degli oneri e su un’adeguata partecipazione. In presenza di spillover intercantonali, il fornitore di una prestazione pubblica doveva essere indennizzato;

– il rafforzamento del quadro istituzionale della CI doveva costituire inoltre la condizione qua-

dro per una dissociazione dei compiti.

Secondo l’articolo 11 LPFC la CI deve soddisfare tre obiettivi:

a. garantire un’offerta minima di prestazioni pubbliche;

b. svolgere in modo economicamente razionale compiti cantonali in comune con altri Cantoni;

c. compensare equamente i costi dei servizi forniti a più Cantoni garantendo ai Cantoni inte-

ressati un’adeguata consultazione e partecipazione in merito alle decisioni e all’attuazione.

Nel complesso, il rafforzamento della CI contribuisce attivamente a un’esecuzione efficiente e adeguata alle esigenze dei compiti. Inoltre, permette di realizzare economie di scala nella forni- tura di prestazioni. In molti settori, è economicamente più vantaggiosa rispetto all’esecuzione dei compiti a livello meramente cantonale. Con la compensazione degli oneri relativi all’ese- cuzione dei compiti in base all’utilizzo effettivo vengono pure affrontati gli effetti di spillover. Oltre a ciò, per i Cantoni la legislazione intercantonale rappresenta una valida alternativa alla legge federale, poiché permette loro di determinare autonomamente in quale ambito deside- rano collaborare.