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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Conseguimento degli obiettivi della perequazione
4.7.1 Inchiesta della CdC presso i Cantoni in merito alla CI
In vista del quarto rapporto sull’efficacia, nel primo semestre del 2021 la Segreteria generale della CdC ha condotto un’inchiesta presso i Cantoni e le Conferenze intercantonali in merito alla CI: nel complesso, ne è risultato un quadro positivo. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato perlopiù positivamente (rafforzamento della solidarietà tra i Cantoni, della sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale). La CI permette un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’economia, dell’efficacia e dell’efficienza, ottimizza la fornitura delle prestazioni sfruttando economie di scala, migliora la qualità dell’offerta e promuove il coordinamento delle offerte di prestazioni e la ripartizione dei compiti tra i Cantoni. Anche per quanto riguarda il rispetto dei principi contenuti nella Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI), i riscontri dei Cantoni sono in gran parte positivi: la CI è concepita in modo tale che i beneficiari di prestazioni ne assumano anche i costi e adottino le relative decisioni; le indennità destinate alla compensazione degli oneri, basate su un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile, sono determinate dai costi globali me- di; i diritti di partecipazione alle decisioni sono opportunamente disciplinati; inoltre, i vantaggi e gli svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all’utilizzo delle prestazioni stati tenuti in considerazione in modo adeguato. Tuttavia, per alcuni settori di compiti una minoranza consistente di Cantoni valuta piuttosto negativamente l’applicazione dei principi. Le critiche riguardano soprattutto la questione dell’equivalenza fiscale e, di conseguenza, la fissazione delle indennità e la definizione del diritto di partecipazione alle decisioni. Nel detta- glio, si lamentano il mancato indennizzo dei costi totali, diritti di partecipazione alle decisioni insufficienti e che non vi sia alcun obbligo di collaborazione. Non è quindi possibile individuare una tendenza chiara tra i Cantoni di ubicazione e gli acquirenti delle prestazioni.
4.7.2 Risultati dello studio della società bolz+partner consulting
Nei precedenti rapporti sull’efficacia la CI era stata valutata in modo sommario. Su specifica richiesta dei Cantoni, nel presente rapporto è stata approfondita l’analisi dell’efficacia della CI. Questo anche alla luce dei risultati dell’indagine della CdC presso i Cantoni menzionata in precedenza. A tal fine, la CdC e l’AFF hanno incaricato la società bolz+partner consulting di esaminare in modo approfondito la fissazione delle indennità nel quadro della CI. In conside- razione del principio dell’equivalenza fiscale e della normativa vigente di cui agli articoli 25–28 CQI, sono stati analizzati i fondamenti e i principi per le indennità destinate alla compensazione degli oneri. Il mandato aveva cinque obiettivi:
– verificare lo stato di attuazione del principio concernente la trasparenza del calcolo dei costi
e delle prestazioni e dell’adeguatezza della normativa;
– determinare un quadro statistico più preciso relativo al grado di copertura dei costi raggiun-
to nella CI in generale e in determinati settori di compiti;
– presentare diverse varianti per la definizione e la portata dei costi totali, inclusi i relativi
scenari;
– elaborare un modello di valutazione attuabile dei vantaggi e degli svantaggi di localizzazio-
ne;
– formulare raccomandazioni per miglioramenti di natura tecnica (p. es. precisazione dei com-
menti sulla CQI o sulle linee guida) sulla base dei risultati relativi ai punti precedenti.
L’analisi si concentra a titolo esemplificativo su tre settori di compiti della CI: scuole universita- rie cantonali (università e scuole professionali), esecuzione di pene e misure nonché istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.