Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Nel settore del commercio di derivati si dovranno aumentare i benefici legati all’obbligo di comunicare le operazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni (contributo per una maggiore stabilità del sistema finanziario e trasparenza del mercato). A tal fine, il contenuto della comunicazione dovrà essere armonizzato agli standard internazionali e si dovrà agevolare l’accesso reciproco delle autorità nazionali ed estere ai repertori di dati sulle negoziazioni. In futuro, per ragioni di proporzionalità, le piccole controparti non finanziarie potranno approfittare di agevolazioni normative e saranno esonerate in via definitiva dall’obbligo di comunicare le operazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Saranno altresì semplificate le disposizioni in materia di operazioni in derivati transfrontaliere.
Nel settore del diritto in materia di pubblicità, per ragioni di proporzionalità viene abrogato il valore soglia più basso finora soggetto all’obbligo di comunicazione (3 % dei diritti di voto) e la punibilità della violazione dell’obbligo di pubblicità viene limitata ai casi gravi. Inoltre, l’efficienza dell’architettura di vigilanza viene migliorata imponendo agli organi per la pubblicità delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione TRD, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, di richiedere direttamente una rettifica ai responsabili e anche di sporgere direttamente denuncia al DFF. Il coinvolgimento della FINMA viene così limitato a un livello adeguato.
Vengono altresì proposte diverse modifiche volte a consentire o migliorare la prevenzione, l’individuazione e l’applicazione di sanzioni per i casi di sfruttamento di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Il contrasto sistematico degli abusi di mercato assicura una tutela adeguata degli investitori e rafforza la reputazione e quindi la competitività della piazza finanziaria svizzera. Una piazza finanziaria deve disporre di un solido dispositivo per l’individuazione e il contrasto degli abusi di mercato se vuole conquistare la fiducia dei partecipanti al mercato finanziario, vantare una buona reputazione a livello internazionale e contribuire in tal modo a un’evoluzione positiva dell’economia nazionale. Il progetto prevede di trasferire dall’autodisciplina delle sedi di negoziazione al diritto statale gli obblighi di pubblicità ad hoc e di pubblicazione di transazioni del management che gli emittenti devono assolvere per prevenire gli abusi di mercato, e di armonizzarli sostanzialmente, nei punti essenziali, al diritto dell’UE. In particolare, nelle transazioni del management si dovranno pubblicare il nome e la funzione della persona partecipante e gli emittenti avranno ora l’obbligo anche in Svizzera di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
Infine, le comunicazioni di transazioni dovranno ora essere ricevute dalla FINMA a livello centrale e la FINMA dovrà consentire una sorveglianza degli abusi di mercato trasversale alle sedi di negoziazione. Sarà così più facile individuare e perseguire gli abusi di mercato, che oggi sono abitualmente perpetrati in modo trasversale sia alle sedi di negoziazione che ai prodotti. Le sedi di negoziazione resteranno tuttavia responsabili della sorveglianza della propria sede.