Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Considerazioni generali

Entrata in vigore il 1º gennaio 2016, la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) disciplina l’organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. È stata adottata in particolare come risposta alla crisi dei mercati finanziari del 2008, con l’obiettivo di rafforzare durevolmente la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera e garantire la tutela dei partecipanti al mercato finanziario e la parità di trattamento degli investitori. Con l’emanazione della LInFi, le disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle infrastrutture del mercato finanziario sono state disciplinate per la prima volta nel loro insieme all’interno di un’unica legge e adeguate alle mutate condizioni di mercato e alle norme globali. In attuazione degli standard internazionali, nella LInFi sono state inoltre statuite nuove regole sul commercio di derivati, e le disposizioni concernenti la pubblicità delle partecipazioni qualificate, le offerte pubbliche di acquisto e gli abusi di mercato sono state trasferite dalla previgente legge sulle borse (LBVM) alla LInFi.

In occasione dell’adozione del messaggio, il 3 settembre 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di riferire in merito alle ripercussioni della LInFi, della legge del 6 novembre 20192 sui servizi finanziari (LSerFi) e della legge del 6 novembre 20193 sugli istituti finanziari (LIsFi) cinque anni dopo l’entrata in vigore di tali nuove leggi.

Come primo passo, il DFF, con il coinvolgimento delle autorità e degli operatori del mercato finanziario interessati, ha esaminato la LInFi e le sue ripercussioni ed è giunto alla conclusione che la legge si è complessivamente dimostrata valida, ma in determinati ambiti necessita comunque di adeguamenti dovuti ai progressi tecnologici e agli sviluppi degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici esteri rilevanti, in particolare dell’UE4. Le modifiche della legge intendono rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema finanziario e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Nel contempo, diverse disposizioni dovranno essere rese più proporzionali. A tal fine dovranno essere semplificate e concepite in modo più confacente, oppure si dovranno ridurre i relativi costi per gli operatori del mercato. Le incertezze giuridiche esistenti saranno così chiarite anche nella pratica. Infine, con la revisione, diverse disposizioni oggi disciplinate a livello di ordinanza, per la loro importanza dovranno essere gradualmente iscritte a livello di legge.

Con la presente modifica di legge si intende rispondere alla necessità di intervento riconosciuta nell’ambito del riesame della LInFi. Di seguito è presentata una panoramica della sostanziale necessità di agire per ogni ambito tematico. Per i dettagli si rimanda alle spiegazioni contenute nel capitolo 3.

1.1.2 Infrastrutture del mercato finanziario

Le disposizioni in materia di borse contenute nella LInFi corrispondono in linea di massima alla regolamentazione della previgente LBVM. In particolare è stato mantenuto il principio dell’autodisciplina. Con la LInFi, però, il concetto di «istituzione analoga alla borsa» è stato sostituito dai concetti più precisi e meglio delimitabili di «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema organizzato di negoziazione». Nel settore delle infrastrutture post-negoziazione, la

1RS 958

2 RS 950.1

3 RS 954.1

4 Cfr. il rapporto del DFF del 30 settembre 2022 sulla valutazione della legge sull’infrastruttura finanziaria (riesame della LInFi; di seguito «rapporto di valutazione del DFF»).