Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

LInFi ha introdotto un obbligo di autorizzazione per le controparti centrali, i depositari centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento e ha formulato condizioni per l’autorizzazione nonché obblighi ad hoc per queste infrastrutture del mercato finanziario. Al 1º agosto 2021, le disposizioni della LInFi in materia di infrastrutture del mercato finanziario sono state estese al cosiddetto sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) e alle disposizioni relative alla sua gestione.

Dal riesame della LInFi è emerso che le disposizioni riguardanti le infrastrutture del mercato finanziario si sono sostanzialmente dimostrate valide, pur necessitando di diversi adeguamenti, al fine di rafforzare segnatamente la stabilità del sistema finanziario (in particolare, precisazione del concetto di «rilevanza sistemica», introduzione di un capitale «gone concern» per le infrastrutture di rilevanza sistemica del mercato finanziario, iscrizione del piano di liquidazione preventivo completo a livello di legge, introduzione di un piano di liquidazione preventivo semplificato per specifiche infrastrutture del mercato finanziario, adeguamenti puntuali in relazione al piano di stabilizzazione e al piano di liquidazione e introduzione di strumenti di liquidazione specifici per le controparti centrali di rilevanza sistemica) e di aumentare la certezza del diritto (delimitazione tra depositario centrale ed ente di custodia, iscrizione dei requisiti dei sistemi di pagamento a livello di legge).

1.1.3 Commercio di derivati

Con la LInFi, il commercio di derivati in Svizzera è stato assoggettato agli obblighi elencati di seguito, in attuazione degli standard internazionali e in ossequio alla prassi delle giurisdizioni estere rilevanti: compensazione tramite una controparte centrale (obbligo di compensazione), comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (obbligo di comunicazione), riduzione dei rischi (obbligo di riduzione del rischio) e obbligo di negoziare determinati derivati attraverso una borsa o un altro sistema di negoziazione (obbligo di negoziazione). Sotto il profilo del contenuto, le disposizioni si rifanno a quelle dell’UE.

Dal riesame della LInFi è emerso che le disposizioni nel settore del commercio di derivati soddisfano in linea di principio lo scopo perseguito, ma andrebbero aumentati i benefici legati all’obbligo di comunicazione (contributo per una maggiore stabilità del sistema finanziario e trasparenza del mercato). Tale obiettivo dovrà essere raggiunto migliorando la qualità delle comunicazioni e l’accesso reciproco delle autorità nazionali ed estere ai dati acquisiti. Inoltre, per ragioni di proporzionalità, le piccole controparti non finanziarie dovranno poter approfittare di agevolazioni normative, in particolare dell’esonero dall’obbligo di comunicazione. Infine, le disposizioni in materia di operazioni in derivati transfrontaliere devono essere consolidate e si dovrà creare una certezza del diritto in relazione alla classificazione della controparte.

1.1.4 Diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto e abusi di mercato

In linea di principio, al momento della stesura della LInFi, le disposizioni concernenti la pubblicità delle partecipazioni (diritto in materia di pubblicità), le offerte pubbliche di acquisto (diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto) e lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (abusi di mercato) sono state sostanzialmente riprese senza modifiche dalla previgente LBVM.

Dal riesame della LInFi è emerso che anche in questo settore le disposizioni si sono sostanzialmente dimostrate valide e risultano adeguate, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto. Nel settore del diritto in materia di pubblicità appare tuttavia opportuno ridurre i costi a carico delle parti soggette all’obbligo di comunicazione (in particolare mediante l’eliminazione della soglia di comunicazione del 3 % e la limitazione della punibilità) e migliorare l’efficienza dell’architettura di vigilanza. D’altro canto, per garantire la funzionalità del mercato finanziario e rafforzare la reputazione della piazza