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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sui concimi

2. non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20;

d. i substrati di coltivazione, tranne se:

1. le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile,

2. sono forniti in sacchi, o

3. sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20.

Art. 20a Eccezione all’obbligo di autorizzazione

Fanno eccezione all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 20 i concimi costituiti o in parte costituiti dai seguenti sottoprodotti di origine animale:

a. resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero;

b. scarti verdi con resti alimentari;

c. uova, latte, latticini e colostro;

d. prodotti apicoli;

e. lana;

f. metaboliti, quali urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino.

Art. 31 cpv. 8

8 Le prescrizioni di etichettatura digitale dei fertilizzanti ai sensi del regolamento (UE) 2024/25163 sono applicabili anche ai prodotti importati in Svizzera o messi in commercio in Svizzera.

Art. 36 cpv. 2

2 I Cantoni controllano se i concimi sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

Art. 39 cpv. 3, concerne soltanto il testo tedesco

II

Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

3 Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE.