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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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916.310 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 121 capoverso 2, 141, 146, 146b capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e imprese di allevamento;
b. il sostegno di misure zootecniche.
2 Disciplina altresì:
a. l’utilizzo di dati per scopi scientifici;
b. i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
c. l’immissione in commercio di animali da allevamento, di sperma, di ovuli non fecondati e di embrioni;
d. l’importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. programma zootecnico: programma per il miglioramento genetico degli animali di una o più razze ed eventualmente degli incroci risultanti;
b. area geografica: Paese in cui si svolge un programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento o di un’impresa di allevamento; un’area geografica può comprendere anche più Paesi;
c. caratteristica zootecnica: caratteristica le cui misurazioni vengono utilizzate come informazione nella stima dei valori genetici;
d. valore genetico: somma stimata degli effetti medi dei geni dell’animale che incidono sulla caratteristica zootecnica;
RS …