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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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916.310 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 121 capoverso 2, 141, 146, 146b capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e imprese di allevamento;

b. il sostegno di misure zootecniche.

2 Disciplina altresì:

a. l’utilizzo di dati per scopi scientifici;

b. i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;

c. l’immissione in commercio di animali da allevamento, di sperma, di ovuli non fecondati e di embrioni;

d. l’importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. programma zootecnico: programma per il miglioramento genetico degli animali di una o più razze ed eventualmente degli incroci risultanti;

b. area geografica: Paese in cui si svolge un programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento o di un’impresa di allevamento; un’area geografica può comprendere anche più Paesi;

c. caratteristica zootecnica: caratteristica le cui misurazioni vengono utilizzate come informazione nella stima dei valori genetici;

d. valore genetico: somma stimata degli effetti medi dei geni dell’animale che incidono sulla caratteristica zootecnica;

RS …

1 RS 910.1