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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
e. razza: gruppo di animali all’interno di una specie che sulla base di una o più caratteristiche possono essere chiaramente identificati come appartenenti alla razza in questione e che allo stesso tempo si distinguono da altre razze per questa caratteristica o queste caratteristiche;
f. caratteristica della razza: carattere ereditario che caratterizza una razza. L’espressione di tutte le caratteristiche di una razza delimita chiaramente una razza rispetto agli animali che non vi appartengono;
g. genitore: madre genetica o padre genetico;
h. regina: la madre di tutte le api di una colonia i cui fuchi non sono utilizzati per la fecondazione di regine;
i. regina fucaiola: la madre di una colonia i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione di regine;
j. interno del Paese: Svizzera e Principato del Liechtenstein.
Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento
Art. 3 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento per bovini, inclusi
i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api
1 Per la gestione di una razza di bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api un’organizzazione di allevamento è riconosciuta, su richiesta, se:
a. tiene un libro genealogico con i dati della razza ai sensi dell’articolo 6;
b. nel caso preveda la registrazione di caratteristiche zootecniche di cui all’allegato 1 numero 2, le registra secondo l’articolo 7 e le valuta secondo l’articolo 8;
c. nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza importante e di un numero sufficiente di allevatori;
d. garantisce un’esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
e. tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
f. esegue le misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
g. ha personalità giuridica propria;
h. nel caso gestisca un libro genealogico filiale della razza di equidi rispetta i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza di equidi in questione;
i. dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
1. può diventare membro ogni allevatore e ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;