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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

f. esegue le misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;

g. ha personalità giuridica propria;

h. dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:

1. l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento ha sede in Svizzera;

2. può diventare membro ogni allevatore nel caso si tratti di un’organizzazione di allevamento e ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento purché siano previsti membri collettivi;

i. dispone di un regolamento per ogni razza o incrocio che gestisce contenente almeno le informazioni seguenti:

1. una descrizione del programma zootecnico;

2. l’area geografica;

3. disposizioni sulla tenuta del registro;

4. nel caso siano previste la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche di cui all’allegato 1 numero 2: disposizioni sulla loro registrazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 nonché sulla loro valutazione secondo l’articolo 8 capoverso 3.

2 Se l’organizzazione di allevamento tiene un libro genealogico per suini da allevamento di razza pura e suini da allevamento ibridi si applica in via suppletiva l’articolo 3.

3 Le organizzazioni di allevamento o le imprese di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza o incrocio che gestiscono ai sensi del capoverso 1.

4 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento con sede nell’UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell’UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera per il riconoscimento finalizzato alla gestione delle razze o degli incroci ai sensi del capoverso 1.

Art. 5 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento che tengono il libro

genealogico sull’origine di una razza di equidi

Al momento della presentazione della domanda secondo l’articolo 3 capoverso 1 le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull’origine di una razza di equidi devono dimostrare che:

a. dispongono di prove storiche sull’istituzione di tale libro genealogico e hanno reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico;

b. in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato terzo non esiste un’organizzazione di allevamento riconosciuta per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull’origine di tale razza;

c. collaborano strettamente con le organizzazioni di allevamento che tengono libri genealogici filiali della razza e informano tempestivamente dette organizzazioni di allevamento in merito a modifiche dei principi di cui alla lettera a.